Assodebitori OCC GROSSETO nasce dalla Volonta' di un gruppo di Avvocati e Dottori Commercialisti di far Conoscere ,e diffondere sul territorio del Circondario del Tribunale di Grosseto, la disciplina del Sovraindebitamento e la Crisi di Impresa.
E' un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento iscritto al numero 333 dell'Albo degli OCC Tenuto dal Ministero della Giustizia
ASSODEBITORI GROSSETO
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CON PROVVEDIMENTO DEL 02/02/2022, HA DISPOSTO L’ISCRIZIONE DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, COSTITUITO IN FIUMICINO , AL NUMERO PROGRESSIVO 333 NELLA SEZIONE A DEL REGISTRO MINISTERIALE DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL DECRETO MINISTERIALE 24 SETTEMBRE 2014 N. 202.
NORMATIVA
HTTPS://WWW.NORMATTIVA.IT/URI-RES/N2LS?URN:NIR:STATO:LEGGE:2012;3%21VIG=
DECRETO 24 SETTEMBRE 2014, N. 202
HTTPS://WWW.NORMATTIVA.IT/URI-RES/N2LS?URN:NIR:STATO:DECRETO.MINISTERIALE:2014-09-24;202%21VIG=
LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 176
HTTPS://WWW.NORMATTIVA.IT/URI-RES/N2LS?URN:NIR:STATO:LEGGE:2020;176
Il debitore che si rivolge all’OCC Assodebitori GROSSETO deve avere la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di GROSSETO
Requisito soggettivo
Il debitore non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942.
Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:
* non svolgono attività d’impresa;
* sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
* sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 l.fall.;
* sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
* sono imprenditori agricoli;
* sono “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.
Requisito oggettivo
Vi deve essere lo stato di “sovraindebitamento” definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012). Il concetto di “sovraindebitamento” è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.
MODULI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA
da inviarsi:
· via PEC all’indirizzo: segreteria@pec.occgrosseto.it;
unitamente alla ricevuta del Bonifico indicato sulla relativa ISTANZA
Non verranno accettate domande incomplete
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